IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE

fisco e tasseL'istituzione dell' Imposta Unica Comunale (IUC = IMU, TASI e TARI), come ogni nuovo tributo introdotto pone nuove problematiche e difficoltà sia ai contribuenti che agli esperti. La IUC che imposta unica non è, è uno dei campi in cui Forum fornisce consigli ed assistenza. Introdotta con la legge n. 147/2013, cd. legge di stabilità, si tratta di un tributo per il quale è improprio parlare di soggetto passivo (leggasi del soggetto tenuto al pagamento). La realtà è che IUC rappresenta una mera sigla. Ne è prova il fatto che ai fini delle dichiarazioni richieste si procederà con modulistica separata per l'IMU rispetto a TASI e TARI.

TASI TARI ed IMU restano dunque:

In particolare l'IMU (imposta municipale propria) è dovuta in caso di possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze della stessa. Esenti dall'IMU dunque, le prime case accatastate A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7. Ulteriori eccezioni, con ulteriori sottoeccezioni, esistono a favore di abitazioni delle cooperative edilizie, alle abitazioni "sociali", a quelle forze armate e coniugi cui sia assegnata l'abitazione a seguito separazione legale o annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio.

La TASI (cd tassa sulla casa) e' dovuta da chiunque possieda o detenga fabbricati a qualsiasi titolo. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

La TARI (cd tassa dei rifiuti) è invece correlata al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che viene svolto nei Comuni. E' dunque dovuta da chiunque possieda o detenga locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti. La tassa è pertanto dovuta da tutti coloro che occupano un immobile, siano essi proprietari, inquilini o detentori a qualsiasi altro titolo. La tassa è commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree, e l’importo è determinato in base alla  tariffa prevista dagli specifici regolamenti comunali.

La dichiarazione del "soggetto passivo IUC", va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di detenzione. Se ad esempio nel 2014 ho avuto il possesso o la detenzione di un'immobile, dovrò presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2015.

In presenza di tributi non và dimenticato che "Non possono essere irrogate sanzioni se non in presenza di violazioni sostanziali, ossia se non esiste debito di imposta; se i ritardi dipendono da errori dell'amministrazione oppure da un oggettiva incertezza della legge" (principio di correttezza e buona fede - Statuto del Contribuente, l. n. 212/2000). Questo fino a nuove modifiche legislative.

 

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