IL NUOVO DIVORZIO IN COMUNE
E' stato approvato solo poche ore fa, il testo di legge di conversione del decreto di riforma del processo civile.
A pochi giorni dalla sua decadenza quindi, l'iter parlamentare ha portato all'introduzione dei procedimenti di separazione e divorzio anche in Comune, ma a determinate condizioni, in realtà molto limitative:
1. I coniugi potranno rivolgersi al Sindaco o facente funzioni, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio e quale Ufficiale dello Stato Civile, con o senza l’assistenza di un avvocato, per manifestare l'intenzione di separarsi, ovvero di divorziare, ovvero di modificare le condizioni di separazione o divorzio.
2. Questo non sarà possibile in presenza di figli minori, oppure di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, oppure in presenza di figli economicamente non autosufficienti.
3. Il Sindaco riceverà da ciascuno dei due coniugi, o ex coniugi, la dichiarazione che esse intendono separarsi, ovvero ottenere il divorzio (possibile trascorsi almeno tre anni dalla seprazione), ovvero ottenerne la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio precedentemente stabilite. L’accordo e questo appare fortemente limitativo, non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Il Sindaco, ovvero un suo delegato, compilerà contestualmente alle dichiarazioni, un verbale delle stesse, come rese e procederà alle necessarie sottoscrizioni.
Solo e soltanto nei casi di separazione personale o di divorzio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, il Sindaco invita anche i comparenti a ripresentarsi dinnanzi a sé almeno trenta giorni dopo la ricezione della dichiarazione.
In seconda comparizione si otterrà la conferma dell'accordo che si considererà decaduto e rinunziato in caso di mancata comparizione.
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