CLASS ACTION

 

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Si tratta di un'opportunità persa per offrire strumenti di tutela adeguati ai consumatori nei confronti di situazioni lesive che interessano a vario modo pluralità di persone. Ampi vuoti legislativi, eccessiva discrezionalità procedurale, limitate forme di garanzia. Poteva essere una riforma epocale, un atto di civiltà ed un potente strumento di tutela in mano ai consumatori. Forse sarebbe stato anche un buon deterrente per i grossi gruppi imprenditoriali. Nulla di tutto ciò purtroppo. Associazione Forum resta in attesa di modifiche sostanziali alla normativa in vigore. 

 

IN BREVE - FONTI NORMATIVE ED ASPETTI CRITICI

 

Fonti: Art. 136, 137, 139, 140, 140 bis, d.lgs 206/05 e succ. mod. ed int. (codice del consumo)

 

DISCIPLINA IN BREVE

La legittimazione ad agire (leggasi facoltà di introdurre un giudizio) è riservata alle Associazioni di consumatori e degli utenti iscritte in un elenco presso il Ministero delle attivita' produttive

. Alternativamente alle Associazioni "adeguatamente rappresentative degli interessi fatti valere". Il testo legislativo non chiarisce, allo stato attuale, cosa debba intendersi esattamente con tale dicitura, di fatto lasciando completa discrezionalità ai singoli Tribunali sul punto. 

Ne deriva che il sistema nazionale ha perso una grossa opportunità di dare ai consumatori uno strumento di tutela reale e di massa in situazioni di lesioni collettive. 

La norma è infatti incompleta e poco chiara, nonchè preclusiva e fortemente limitativa per alcune categorie e per gli utenti stessi.

La normativa prevede possibilità di agire collettivamente in giudizio, ma non di difendersi in gruppo.

La controversia ha necessariamente ad oggetto "l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori". 

I diritti tutelabili nello stesso procedimento devo ora essere "omogenei" tra loro, non più, fortunatamente, identici tra loro dunque, ma "solo" omogenei, termine lasciato privo di una chiara definizione individuativa dei casi concreti ad esso compatibili. 

Ambiti : contrattuali, fatti illeciti non derivanti da contratti sottoscritti, pratiche commerciali illecite od anticoncorrenziali. Esaustiva appare il dettato sul punto. 

La domanda giudiziale : il Foro competente viene individuato nel Tribunale ordinario del capoluogo di Regione ove ha sede l'impresa (la normativa non prevede neppure l'ipotesi che l'impresa possa essere estera), con relativa lista di eccezioni.

Forma della domanda : Atto di citazione da notificarsi anche al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente, il quale sarà competente però solo sul giudizio preliminare di ammissibilità della domanda.

Vaglio preliminare di ammissibilità : In prima udienza, il Tribunale dichiara inammissibile la domanda quando è manifestamente infondata, ovvero quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché infine quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe. E' prevista, dunque ragionevolmente e salvo eccezioni consegue, condanna alle spese per i consumatori in caso di inammissibilità, con relativa pubblica gogna (leggasi ordine di pubblicizzare il fatto a cura e spese dei soccombenti). 

Il potere lasciato all’Organi giudicante sul punto appare sconfinato e lascia perplessi. E’ perciò ammesso reclamo (30 giorni dalla comunicazione o notifica se anteriore) presso la Corte d’Appello che deciderà in camera di consiglio con ordinanza emessa entro 40 giorni dal deposito del relamo.

V’è da chiedersi su che basi si possa reclamare una statuizione di inammissibilità perchè discrezionalmente il Tribunale ha deciso che l’Associazione in questione non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse di classe. La decisione è meramente discrezionale e sarebbe pienamente legittima in un tale contesto normativo. 

Superato il primo ostacolo, l’azione dichiarata inammissibile, dovrà dunque esser obbligatoriamente  “opportunamente” pubblicizzata entro complessivi 120 giorni. Il testo è in bianco : nulla sulle spese, nulla sulle modalità, nuovamente totale discrezionalità al Tribunale con conseguenti difficoltà per Giudici e Consumatori ed immancabili differenze sostanziali, anche economiche da caso a caso. E’ certo solamente che in questo termine devono pervenire tutte le eventuali ulteriori adesioni all’azione, con esclusione degli interventi in causa di cui all’art. 105 c.p.c..

Con l’ordinanza con cui viene ammessa l’azione il Tribunale sarà poi onerato di decidere la procedura da seguire in tutte le sue fasi. Con successiva ordinanza, sempre revocabile o modificabile, dispone eventualmente non l’avesse fatto con l’ordinanza di ammissibilità, delle fasi istruttorie e delle garanzie a tutela degli aderenti, eventualmente pubblicizzabili con spese a carico delle parti, tutte a quanto pare. 

La sentenza : al termine del procedimento il Tribunale, ove ritenga di dover accogliere la domanda dei consumatori, può alternativamente:

-          Condannare al risarcimento dei danni subiti dai consumatori 

-          Stabilire i criteri di calcolo per determinare la liquidazione del danno lasciando facoltà alle parti di addivenire ad un accordo entro 90 giorni. Decorso infruttuosamente detto termine su istanza di almeno una parte il Giudice provvederà alla liquidazione in favore degli aderenti

La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione.

Evidentemente ammesso l’Appello anche con preventiva azione inibitoria (azione che mira ad ottenere la sospensione in questo caso, dell’esecutorietà della sentenza di primo grado, dunque il congelamento dei diritti acquisiti in conseguenza della prima sentenza sino al termine del processo di secondo grado).

Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l’adesione assegnato dal giudice. 

 I singoli consumatori non aderenti all’azione di classe non vedranno pregiudicati i propri diritti e potranno agire singolarmente con le regole ordinarie del processo civile.

La normativa allo stato attuale è sostanzialmente inutilizzata ed inutilizzabile. 

Questo, nonostante il modello americano sia oltremodo efficiente ed adeguabile integralmente anche al nostro modello normativo attuale. 

Davvero non si coglie il motivo per cui il legislatore abbia impegnato risorse e tempo per creare una normativa di questo tipo. 

Attendiamo, speranzosi, modifiche ed integrazioni ragionevoli ed ispirate ad efficienza.

 

 

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