RIFORMA DELLA GIUSTIZIA - DDL 1612/14 - PIGNORAMENTI

AUTOMOBILI E MOTOCICLI DEL DEBITORE

PIGNORAMENTI AUTO

Semplificata la procedura per pignorare automobili, rimorchi e motoveicoli.

Il debitore riceverà ora notifica di un atto (che dovrà essere trascritto) in cui troverà indicati i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione. L'atto conterrà inoltre l’intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati (e relativi documenti di proprietà ed uso), all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio.
Se il debitore non dovesse provvedere alla consegna interverranno gli organi di Polizia, tramite ritiro carta di circolazione e ove possibile, dei relativi titoli di proprietà ed uso.

Successivamente seguiranno adempimenti ulteriori per la gestione della vendita coatta del bene pignorato con custodia in capo all’istituto vendite giudiziarie. Questa semplificazione della procedura è da collegare anche all'introdotto obbligo di comunicazione alla motorizzazione di uso del veicolo altrui continuato.

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