EQUITALIA, OBBLIGO DI PREAVVISO

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La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con Sentenza 19667/14 ha stabilito che Equitalia, ma il principio si estende a tutti gli organismi che svolgono funzioni di recupero crediti per il settore Pubblico, ha l'obbligo di dare preavviso all'interessato prima di procedere all'iscrizione di ipoteca.

Il principio di diritto su cui si fonda la decisione è il seguente:

"Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 77, d.P.R., introdotto con d.L n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell'art. 77, d.P.R. n. 602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli possa esercitare Il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto.

L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.

Tuttavia in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accettandone l'illegittimità»."

Non si tratta della prima sentenza della Cassazione ad affermare quanto precede, ma l'importanza di una sentenza emessa dalle Sezioni Unite è tale da porre definitivamente fine, salvo eccezioni o mutamenti legislativi, ad ogni difforme opinione dei Giudici anche in altri processi relativi a casi analoghi.

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