LO STATUTO

statuto associazione forum castel san pietro terme

 

INDICE 

Art. 1   
Costituzione, denominazione e sede
Art. 2
Scopi e attività
Art. 3 
Risorse economiche
Art. 4
I Soci
Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione soci
Art. 6
Doveri e diritti degli associati
Art. 7
Organi dell’associazione
Art. 8
L’assemblea generale dei soci
Art. 9
Il consiglio direttivo
Art.10
Il Presidente

 

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E’ costituita l’associazione denominata “ Forum “ Associazione di promozione sociale per la tutela dei diritti civili con sede principale nel comune di 

Castel San Pietro terme (BO), Via degli Artisti n° 3

2. L’Associazione, che si costituisce ai sensi della legge 383 del 7 dicembre 2000, non ha fini di lucro, per questo motivo gli eventuali utili dovranno essere

destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo articolo 2.

3. L’Associazione potrà dare la propria collaborazione ad altri enti od associazioni di volontariato per lo sviluppo d’iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

Essa dovrà tuttavia conservare piena indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private e delle organizzazioni sindacali.

4. La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Art. 2

Scopi e attività

L’Associazione svolge attività senza scopo di lucro di utilità sociale a favore di associati o terzi e si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri aderenti alla vita della comunità. In particolare l’Associazione si propone di:

1. promuovere la tutela dei consumatori e utenti di servizi pubblici affinché usufruiscano degli stessi in misura adeguata ed effettiva e senza pregiudizio alcuno, fornendo assistenza, tra l’altro nei seguenti settori: attività bancaria e creditizia, attività di promozione finanziaria, attività assicurativa, vendita al di fuori di locali commerciali, trasporti pubblici e privati, ecc..

2. esercitare la tutela dei cittadini nel rapporto con organi di polizia e con le amministrazioni centrali e periferiche per la corretta applicazione del Codice della Strada e la legittima irrogazione delle relative sanzioni amministrative.

3. promuovere la tutela della salute individuale e collettiva, nell’aspetto particolare di tutela dell’ambiente, e con riferimento ad ogni tipo d’inquinamento, compreso quello acustico ed elettromagnetico.

4. controllare il corretto e trasparente esercizio del potere della Pubblica Amministrazione, affinché sia esercitato al servizio della collettività e non comporti abusi ed omissioni, o esercizio delle proprie attribuzioni in violazione di leggi o regolamenti.

5. tutelare la riservatezza e facilitare l’accesso all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

6. esercitare e promuovere iniziative a favore degli aderenti e di terzi per la tutela dei diritti dei più deboli come ad esempio: gli anziani, gli emarginati, i disabili, gli ammalati, gli animali domestici e i loro proprietari, ecc...

7.promuovere collaborazioni con Istituzioni Pubbliche, Enti, Associazioni finalizzate alla risoluzione dei problemi riguardanti i rapporti fra pubblica amministrazione e aderenti o verso terzi.

8.promuovere, incoraggiare e coadiuvare studi, pubblicazioni e pubblici interventi che servano a migliorare la conoscenza dei diritti e dei doveri (giuridici, economici, sociali, ecc…) esistenti nel rapporto fra cittadini (utenti, consumatori, ecc.) ed Enti, Aziende, Istituti, pubblica amministrazione in genere Ovvero tutte quelle strutture, pubbliche oprivate, che direttamente o indirettamente vantano rapporti con i cittadini.

9.svolgere attività di consulenza e formazione, rivolta agli iscritti ed a terzi, per facilitare la soluzione di problemi anche personali che comunque possano avere un interesse pubblico (contestazione di pubbliche ordinanze la cui applicazione possa ledere i diritti civili dei cittadini; applicazioni di sanzioni o multe comminate in mancanza del rispetto delle normative vigenti; gravi discriminazioni; mancata o ritardata esecuzione di pubblico servizio; immotivato rifiuto al rilascio di pubbliche informazioni; discriminazioni nell’ applicazione di permessi, licenze o autorizzazionipubbliche; mancata assistenza verso i cittadini indigenti che abbiano regolarmente avanzato domande d’assistenza; ecc…), in qualsiasi ambito.

10. svolgere, in genere, tutte le attività che si possono rivelare utili per il raggiungimento dei fini che l’Associazione si prefigge. Il raggiungimento delle predette finalità a beneficio degli associati o della collettività si svolge attraverso l’uso di ogni strumento lecito nei confronti di qualsiasi soggetto (pubblico o privato, persona fisica o giuridica), ivi compreso, tra l’altro, il ricorso all’Autorità Giudiziaria (civile, penale o amministrativa), la promozione di azioni o l’intervento in giudizio, la costituzione di parte civile in processi penali per il risarcimento del danno da reato che incida su interessi collettivi e diffusi tutelati dall’Associazione, l’esercizio dei diritti inerenti la partecipazione al procedimento amministrativo, l’esercizio del diritto d’accesso ai documenti amministrativi di cui all’art.22 ss. Della legge 7 agosto 1990 n:241, il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali. L’Associazione avrà la possibilità, all’occorrenza, di esercitare l’azione in giudizio ai sensi dell’art.3 della legge 30 luglio 1998 n° 281. I poteri per agire e costituirsi in giudizio sono attribuiti al Presidente dell’Associazione, previa decisione del Consiglio Direttivo. Per lo svolgimento delle suddette attività l’Associazione, che normalmente si avvale di volontari che prestano la loro opera a titolo gratuito, può eventualmente usufruire anche di prestazioni retribuite. Inoltre, nei modi e nei tempi consentiti dalle attuali normative, potrà utilizzare anche obiettori di coscienza.

 

Art. 3

Risorse economiche

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • Contributi degli associati

  • Contributi privati

  • Contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche

  • Donazioni e lasciti testamentari

  • Rimborsi determinati da convenzioni

  • Entrate determinate da attività commerciali marginali

  • Ogni altro tipo di entrata o conferimento

2. Il fondo comune, costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo eventuale scioglimento.

3. l’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio e termine il 1 novembre ed il 31 ottobre di ogni anno.

4. al termine di ogni esercizio, il consiglio direttivo, redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea dei soci entro il mese di novembre.

5. In caso di scioglimento dell’associazione l’eventuale patrimonio residuo, dopo la liquidazione, verrà devoluto a fini di utilità sociale.

 

Art. 4

I Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato

2. I soci sono distinti in due categorie omogenee:

a) socio fondatore

b) socio ordinario

3. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori, i soci ordinari e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’associazione e ad osservare il presente statuto, il regolamento interno e le delibere legalmente adottate dagli organi associativi.

4. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che, per loro attività di lavoro o di studio, sono interessate all’attività dell’Associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell’Associazione.

5. Il socio che intenda recedere dall’Associazione deve darne comunicazione per iscritto almeno 3 mesi prima dello scadere del rinnovo annuale della sua iscrizione.

 

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L’ammissione a socio ordinario è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Sulla domanda di ammissione si pronuncia il consiglio direttivo entro 45 giorni, le eventuali reiezioni possono anche essere non formalmente motivate.

2. Il comitato direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

3. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

4. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato per iscritto all’Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno contabile in corso.

5. L’esclusione dei soci è deliberata dall’assemblea su proposta del comitato direttivo per i seguenti motivi:

  • Mancato versamento della quota associativa per due anni
  • Comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione
  • Persistenti violazioni degli obblighi statutari o del regolamento interno.

6. Prima di procedere all’esclusione di un socio, gli addebiti che vengono mossi allo stesso, devono essere contestati per iscritto.

7. Al socio sottoposto a procedura d’esclusione, è concessa facoltà di replica da esercitarsi entro 30giorni dal ricevimento del provvedimento di cui sopra. Il consiglio, nei 30 giorni seguenti, si riserverà di valutare quanto dedotto dal socio.

8. Il recesso o l’esclusione del socio non danno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

9. L’ammissione può avvenire anche tacitamente con il rilascio della tessera associativa che dovrà riportare i dati anagrafici del titolare.

 

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

1. Tutti i soci sono obbligati:

a. ad osservare il presente statuto nonché i regolamenti interni

b. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confrontidell’Associazione, dei soci e dei simpatizzanti

c. a versare la quota associativa di cui al presente articolo

d. ad informate tempestivamente il comitato direttivo ogniqualvolta vengano informati su abusi, soprusi, discriminazioni, intimidazioni ecc… che rientrino negli scopi dell’Associazione e che siano stati perpetrati ai danni di soci o di terzi che per diversi motivi non hanno potuto attivare l’associazione.

 

2. Tutti i soci hanno diritto:

a. A partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione

b. A partecipare all’assemblea ed esercitare il proprio diritto di voto

c. Ad accedere alle cariche associative

3. I soci non possono vantare diritti nei confronti del fondo comune né di altri cespiti

 

Art. 7

Organi dell’associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

1. l’assemblea dei soci

2. il consiglio direttivo

3. il presidente del consiglio direttivo

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle loro funzioni.

 

Art. 8

L’assemblea generale dei soci

1. L’assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari, ogni socio dispone di un solo voto

2. Ogni associato potrà farsi rappresentare i n assemblea da un altro associato con delega scritta.

3. Ogni socio non può avere più di una delega.

4. L’assemblea ordinaria dei soci viene convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Per la costituzione legale dell’assemblea e per la validità delle sue delibere è necessario l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di presenze, in prima convocazione; nella seconda, che si terrà entro 30 giorni dalla prima convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati: la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

5. L’assemblea ordinaria dei soci è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, o in sua assenza dal vice presidente.

6. L’assemblea ordinaria dei soci delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati purché muniti di regolare delega scritta rilasciata da altro socio.

Spetta all’assemblea generale ordinaria:

1. nominare tutti i membri che faranno parte del consiglio direttivo, scegliendoli fra tutti gli associati in regola con l’iscrizione.

2. su richiesta di almeno un decimo degli iscritti totali, convocare l’assemblea straordinaria dei soci che normalmente viene convocata per delibera del consiglio direttivo. Tuttavia, l’assemblea straordinaria dei soci può deliberare esclusivamente sullo scioglimento dell’associazione, che potrà avvenire solo con il voto favorevole di tutti i soci regolarmente iscritti.

3. fissare le direttive per l’attività e le programmazioni dell’Associazione,

4. nominare, discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto,

5. stabilire, su proposta del consiglio, la misura dei contributi dovuti dagli associati,

6. approvare il bilancio preventivo, nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 ottobre di ogni anno. L’eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito nell’attività istituzionale.

7. approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio,

8. far risultare le delibere da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta, nonché da due scrutatori qualora l’assemblea li abbia nominati,

Spetta all’assemblea generale straordinaria:

1. deliberare sulle proposte per la modifica del presente statuto e sullo scioglimento dell’Associazione, con le modalità riportate all’art. 11

2. la possibilità di modificare gli scopi dello statuto dell’Associazione stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3. Per la validità delle delibere di cui al precedente comma si fa esplicito riferimento all’art.21 del Codice Civile.

 

Art.9

Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è nominato dall’assemblea ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 5 anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del loro mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione col primo dei non eletti. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

2. Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere, e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione: nonché per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

a. Attua le direttive suggerite dall’assemblea che, nel rispetto del presente statuto, stabilisce le modalità d’applicazione e le responsabilità di esecuzione ed attraverso il consiglio ne controlla l’applicazione,

b. Propone all’assemblea eventuali investimenti patrimoniali, c. Stabilisce le quote annue di associazione da proporre all’assemblea dei soci,

d. Delibera sull’ammissione dei soci e sul cambiamento dello status,

e. Decide sull’attività e le iniziative dell’Associazione e sulle collaborazioni con terzi

f. Esegue i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare all’assemblea dei soci,

g. Stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi unitamente alle relative norme e modalità,

3. Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente e un vice presidente che durano in carica per l’intera durata del consiglio. Il presidente e il suo vice possono essere eletti più volte consecutive.

4. Si riunisce ogni volta che è necessario oppure su iniziativa del presidente o di almeno due terzi dei consiglieri. E comunque non meno di una volta ogni 3 mesi.

5. Le delibere del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. Le delibere del consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza del consiglio direttivo.

 

Art. 10

Il Presidente

1. Il presidente, nominato dal consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l’assemblea dei soci.

2. Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice presidente o, in assenza, al membro anziano.

3. Il presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri: chiedendo ratifica dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

 

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Telefono: 051.948390

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Email: info@associazioneforum.com

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PEC: sede@pec.associazioneforum.it

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ORARI DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO

CASTEL SAN PIETRO TERME (v. Artisti, 3)

Mercoledì 9:30 - 12 e 15 - 17

BOLOGNA (v. Santo Stefano, 119) 

Giovedì 9:30 - 12 e 15 - 17

RAVENNA Avv. Borsi (v. Valitutti, 78)

Mercoledì  16 - 18 (su appuntamento al n. 0544 270407)